CONTROLLI antidoping 2025🎯 COACH, SIETE LE PRIME LINEE DELLO SPORT PULITO
Allenare non significa solo costruire muscoli, ma formare menti, valori e coscienza sportiva. Chi vuole gareggiare in NBFI lo sa: il doping è vietato. Ma non è un ostacolo, è una garanzia. I controlli antidoping a sorpresa non devono fare paura: fanno parte delle regole, e servono a tutelare la salute degli atleti, la credibilità del movimento e la trasparenza delle competizioni. 💡 Vincere puliti è l’unico modo per vincere davvero. Coach, siete alleati fondamentali in questo percorso. Accompagnate i vostri atleti verso il palco, ma anche verso una consapevolezza che li renderà migliori nella vita, non solo nello sport. Lo sport è uno solo. Pulito. Regolamentato. Corretto. #CoachingResponsabile #NaturalPride #NoDopingYesRespect #EticaEForza #NBFI2025 #nbfi Dicono che il bodybuilding sia uno sport unico.
Ma allora perché le federazioni con atleti enhanced non sono sottoposte ai controlli WADA? Perché si registrano come aziende di spettacolo, non come enti sportivi? Se è davvero sport, servono regole. Se è solo show, allora chiamiamolo per quello che è. Il Natural Bodybuilding non è solo una scelta: è l’unica forma di bodybuilding che rispetta lo sport. #BodybuildingEtico #Antidoping #WADA #NaturalVsEnhanced #SportOShow I test che si effettuano durante le competizioni NBFI / INBA - PNBA sono effettuati da personale NADO il quale garantisce che i test vengano effettuati (come prevedono le normative WADA e la NADO) da personale formato e certificato da organismi competenti e che non abbiano alcun rapporto / conflitto di interessi con la federazione e o associazione. Quindi il personale non deve essere della federazione stessa ma di un'organizzazione esterna, autonoma e indipendente, altrimenti i test non avranno alcun valore e in caso di positività potranno essere impugnati con tutte le conseguenza del caso. 🧬 Doping & Controlli Antidoping – Guida per Atleti NBFI 20251. 🎯 Cos’è il “Bodybuilding Naturale”
3. 🧪 Tipi di Controlli
PROCEDURA DI GESTIONE DEI RISULTATI
Documento tecnico-attuativo dell’International Standard for Results Management WADA file.html Violazioni normativa anno 2024 / 20251) Controllo fuori gara effettuato da NADO Italia Come comunicazione ricevuta il 22-11-2024 :
TNA: positivo M. D. S. (ASI), sospeso in via cautelare Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta M. D. S. (ASI) per la violazione degli artt. 2.1, 2.2 (sostanze riscontrate: S4 (ANDARINE), ENOBOSARM (OSTARINE), ARIMISTANE METABOLITE). Il controllo è stato disposto da NADO Italia. Visto il vigente Codice Sportivo Antidoping (CSA) Vista la vigente Procedura di gestione dei risultati (PGR) DISPONE La sospensione cautelare dell’atleta M. D. S. è in vigore dal 20/11/2024. Il presente provvedimento è stato comunicato all’interessato, alla PNA e alla NADO Italia. Aggiornamento: Dalla procura antidoping riceviamo l'informativa che segue in data 10/01/2025 Di seguito si comunica il dispositivo dell’accordo ex art. 11.8.1 CSA (art 10.8.1 Codice WADA 2021) sottoscritto dalla PNA, quale Autorità competente per la gestione dei risultati e dal Sig. M. D. S. (ASI): “La PNA e il Sig. M. D. S. concordano la definizione del caso con l’applicazione, ai sensi degli artt. 11.2.1 e 11.4 CSA, di anni 5 (cinque) di squalifica per la violazione degli artt. 2.1 e 2.2 CSA, con decorrenza dal 22 novembre 2024, data del provvedimento di sospensione cautelare, e scadenza al 21 novembre 2029 incluso, con annullamento dei risultati conseguiti a far tempo dal controllo fino all’applicazione della sospensione cautelare. Di seguito si comunica il dispositivo dell’accordo ex art. 11.8.1 CSA (art 10.8.1 Codice WADA 2021) sottoscritto dalla PNA, quale Autorità competente per la gestione dei risultati e dal Sig. Michele De Sanctis (ASI): “La PNA e il Sig. Michele De Sanctis concordano la definizione del caso con l’applicazione, ai sensi degli artt. 11.2.1 e 11.4 CSA, di anni 5 (cinque) di squalifica per la violazione degli artt. 2.1 e 2.2 CSA, con decorrenza dal 22 novembre 2024, data del provvedimento di sospensione cautelare, e scadenza al 21 novembre 2029 incluso, con annullamento dei risultati conseguiti a far tempo dal controllo fino all’applicazione della sospensione cautelare. 2) Controllo in competizione durante il Campionato Nazionale NBFI/INBA GLOBAL Italy effettuato da GQS* il 12/10/2024 Positivo F. G. (NBFI/ASI), sospeso in via cautelare PROCEDURA DI SOSPENSIONE CAUTELARE da parte della NBFI Vista la richiesta di immediata sospensione cautelare dell’atleta F. G. , tesserato NBFI/ASI, per la violazione degli artt. 2.1, 2.2 (sostanze riscontrate: S4.4 Metabolic Modulators - GW1516 metabolites: GW1516-sulfoxide and GW1516-sulfone (applied test method: SOP_16A_7), S4.2 Anti-Estrogenic Substances - Tamoxifen metabolites: 3-Hydroxy-4-methoxytamoxifen and Carboxy-tamoxifen (applied test method: SOP_16A_7)). Il controllo è stato disposto da GQS*. Visto il vigente Codice Sportivo Antidoping (CSA) Vista la vigente Procedura di gestione dei risultati (PGR) DISPONE La sospensione cautelare dell’atleta F. G. è in vigore dal 20/11/2024. Il presente provvedimento è stato comunicato all’interessato, alla PNA e alla NADO Italia. Il giorno 07/01/2025, dietro richiesta dell'atleta è stato effettuato il controllo del test biologico B, anche questo test è risultato positivo, pertanto si provvederà alla squalifica ufficiale e le applicazioni delle sanzioni come previsto da regolamento NBFI Italy. Con il pagamento della penale da parte dell'atleta, come previsto dal regolamento della NBFI, il CDS NBFI e il Sig. F. G. concordano la definizione del caso con l’applicazione di anni 5 (cinque) di squalifica per la violazione degli artt. 2.1 e 2.2 CSA, con decorrenza dal 13 gennaio 2025, data del provvedimento di sospensione cautelare, e scadenza al 12 gennaio 2030 incluso, con annullamento dei risultati conseguiti a far tempo dal controllo fino all’applicazione della sospensione cautelare. 3) Controllo a sorpresa fuori competizione effettuato da GQS* il 12/12/2024 Positivo M. S. (NBFI/ASI), sospeso in via cautelare PROCEDURA DI SOSPENSIONE CAUTELARE da parte della NBFI Vista la richiesta di immediata sospensione cautelare dell’atleta M. S. , tesserato NBFI/ASI, per la violazione degli artt. 2.1, 2.2 S1.1 Anabolic Androgenic Steroids (AAS) - Dehydrochloromethyltestosterone (DHCMT) metabolite; S1.1 Anabolic Androgenic Steroids (AAS) - Metandienone metabolite; S1.1 Anabolic Androgenic Steroids (AAS) - Oxandrolone metabolite Il controllo è stato disposto da GQS*. Visto il vigente Codice Sportivo Antidoping (CSA) Vista la vigente Procedura di gestione dei risultati (PGR) DISPONE La sospensione cautelare dell’atleta M. S. è in vigore dal 09/01/2025. In data 17/01/2025, la NBFI/INBA GLOBAL in applicazione del regolamento atleti, dopo la rinuncia del Sig, M.S. alla accettazione della sanzione prevista il CDS NBFI e M.S. concordano la definizione del caso con l’applicazione di anni 10 (dieci) di squalifica per la violazione degli artt. 2.1 e 2.2 CSA, con decorrenza dal 09 gennaio 2025, data del provvedimento di sospensione cautelare, e scadenza al 08 gennaio 2035 incluso, con annullamento dei risultati conseguiti a far tempo dal controllo fino all’applicazione della sospensione cautelare. Anno 2025 violazioni normativa Atleti Tesserati ASI/NBFI: Nota: per motivi di privacy la pubblicazione del nome e cognome dell'atleta dopo un breve periodo di tempo non è più visibile ma la decisione del T.N.A. rimane attiva. Riceviamo da NADO Italia la seguente: Pubblicato: 05 Giugno 2025 "TNA: positivo M. A. (ASI), sospeso in via cautelare Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta M. A. (ASI) per la violazione articolo 2.3. Il controllo è stato disposto da NADO Italia." Nota Ufficiale – Procedimento Disciplinare n. 17/25 del 08/092025 L’Ufficio Nazionale per il Procedimento Antidoping ha deferito l’atleta M.A. per presunta violazione dell’articolo 2.3 del Codice Sportivo Nazionale Antidoping, relativo al mancato rispetto delle procedure di controllo antidoping. Nel contesto del procedimento disciplinare n. 17/25, è stata formulata richiesta di una sanzione pari a 2 anni di ineleggibilità, in conformità con quanto previsto dal Codice Mondiale Antidoping (WADA Code). La comunicazione è stata trasmessa agli organismi competenti, inclusa la società sportiva di appartenenza e la WADA. Eventuali aggiornamenti saranno resi noti secondo le disposizioni regolamentari. TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING 25 settembre 2025 Dispositivo relativo al caso n. 27/25 inerente al procedimento disciplinare nei confronti della Sig.ra M. A., tesserata ASI . Nel procedimento disciplinare a carico della Sig.ra. M. A., tesserata ASI; visti gli artt. 2.3 e 11.3.1 del CSA in vigore; afferma la responsabilità della stessa in ordine all'addebito di cui sopra e le infligge la sanzione della squalifica per anni 2 (due) a decorrere dal 5 giugno 2025 (data della sospensione cautelare) e con scadenza al 4 giugno 2027 oltre alla sanzione economica accessoria di euro 500,00 (cinquecento/00); dispone l'annullamento, ex art 11.10, dei risultati eventualmente conseguiti nel periodo tra il 29 maggio 2025 (data della violazione) e fino alla sospensione cautelare; condanna la Sig.ra. M. A., al pagamento delle spese del procedimento. Pubblicato: 01/07/2025 Riceviamo da NADO Italia la seguente: "TNA: positivo G. L. (ASI), sospeso in via cautelare Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l'atleta G. L. (ASI) per la violazione art 2.1 (sostanza riscontrata: CARBOXY THC). Il controllo è stato disposto da NADO Italia." 24/07/2025 Procedimento disciplinare n. 34/2025 "A seguito di accettazione della sanzione proposta dalla Procura Nazionale Antidoping (di seguito "PNA") da parte del Sig. G. L, di seguito PNA, si comunica il dispositivo della decisione adottata dalla PNA, quale Autorità competente per la gestione dei risultati, inerente al caso in oggetto: la Procura Nazionale Antidoping, decidendo nel procedimento disciplinare a carico del Sig. G. L. (tesserato ASI}, afferma la responsabilità del predetto per la violazione dell'articolo 2.1 CSA (ex art. 2.1 Codice WADA} e gli applica, ai sensi dell'art. 11.2.4 CSA, la squalifica di mesi 3 (tre). Fissa la decorrenza della squalifica al 01.07.2025 e la scadenza della stessa al 30.09.2025 incluso. Dispone altresì l'annullamento del risultato sportivo conseguito al termine della gara "Gran Prix Zeus Natural Force NBFI" svoltasi a Firenze il 07.06.2025 ai sensi dell'art. 10 CSA, e di quelli successivi al prelievo, ai sensi dell'art. 11.10 CSA." Pubblicato: 01/07/2025 Riceviamo da NADO Italia la seguente: "TNA: positivo M. F. (ASI), sospeso in via cautelare Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l'atleta M. F. (ASI) per la violazione art 2.1 e 2.2 (sostanza riscontrata: FUROSEMIDE). Il controllo è stato disposto da NADO Italia." 22/7/2025 Procedimento disciplinare n. 33/2025 "Di seguito si comunica il dispositivo dell'accordo ex art. 11.8.1 CSA (art. 10.8.1 Codice Wada) sottoscritto dalla Procura Nazionale Antidoping (di seguito "PNA"), quale Autorità competente per la gestione dei risultati e dal Sig. M. F.: "La PNA e il Sig. M. F. {ASI} concordano la definizione del caso con l'applicazione di anni 3 (tre) di squalifica per la violazione degli artt. 2.1 e 2.2 CSA, con decorrenza della squalifica dal 01.07.2025, data del provvedimento di sospensione cautelare, e la scadenza della stessa al 30.06.2028 incluso, con annullamento, ai sensi dell'art. 10 CSA, del risultato sportivo conseguito al termine della competizione "Gran Prix Zeus Natural Force NBF/11 svoltasi a Firenze in data 07.06.2025, e di quelli eventuali, successivi al prelievo, ai sensi dell'art. 11.10 CSA". atleti testati che vengono trovati positivi al test antidopingGli atleti testati che vengono trovati positivi al test antidoping NADO Italia e dopo i riti previsti dalla legislazione sportiva viene disposta la squalifica, dalla data della competizione; Questo comporta la perdita del titolo e di tutti quelli successivamente ottenuti e la sospensione di poter competere.
Inoltre è da ricordare che la normativa nazionale antidoping vieta non soltanto la partecipazione alle competizioni presso la NBFI / INBA PNBA o presso altre federazioni / associazioni affiliati a federazioni o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ma anche il tesseramento in altri ruoli tecnici e la frequentazione con altri atleti tesserati. In particolare ricordiamo che le Norme Sportive Antidoping nazionali, adottate da CONI‑NADO, sono vincolanti per tutti i soggetti sotto giurisdizione NADO, inclusi gli atleti e il personale di supporto, i quali, con la firma del tesseramento, accettano tali regole come condizione imprescindibile per lo svolgimento delle attività sportive. Inoltre, secondo il Codice Sportivo Antidoping (CSA), una persona squalificata non può riprendere le attività sportive né essere reintegrata in alcun ruolo fino al termine del periodo di sanzione e al rispetto dei requisiti di reintegrazione previsti (quali la disponibilità ai controlli fuori competizione). Ne consegue che, per tutta la durata della squalifica, non è consentito svolgere ufficialmente incarichi tecnici o manifestarsi come allenatore presso la NBFI o organismi affiliati a federazioni o enti di promozione sportiva, sia durante le manifestazioni ufficiali sia fuori dalle stesse. Inoltre come da regolamento interno della NBFI viene modificata la classifica di gara facendo slittare avanti di un posto gli atleti che erano in classifica dopo i vincitori squalificati da NADO Italia e da NBFI, e come da regolamento interno NBFI viene erogata una sanzione pecuniaria proporzionale al periodo di squalifica. Le federazioni / associazioni di Natural Bodybuilding non dovrebbero permettere gli atleti squalificati di gareggiare, di ricoprire ruoli tecnici di alcun tipo, durante l'intero periodo di squalifica.
Chi lo permette viola la normativa sportiva CONI/NADO ed è perseguibile a sua volta di squalifica, ecc. Cosa prevede la normativaSecondo le Norme Sportive Antidoping del CONI e il Codice Sportivo Antidoping di NADO Italia 2:
Tutela dell’Etica Sportiva e Rispetto delle Norme Antidoping
La NBFI ribadisce il proprio impegno assoluto nel rispetto delle Norme Sportive Antidoping emanate da CONI e NADO Italia, in conformità con il Codice Mondiale WADA. Pertanto, si precisa che:
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riassunto Regole generali NBFI/ INBA GLOBAL ITALY/ PNBA per i test anti doping
📢 Comunicazione agli Atleti – Associazione Proibita (Art. 2.10 Codice WADA)Gentili Atleti, vi ricordiamo che, ai sensi dell’Articolo 2.10 del Codice Mondiale Antidoping, è vietato associarsi con qualsiasi persona che sia stata squalificata per violazioni delle norme antidoping. Questo include non solo allenatori, medici e preparatori, ma anche altri atleti che, durante il periodo di inammissibilità, svolgano ruoli di supporto.
Per tutelare la vostra carriera e la regolarità della vostra attività sportiva, vi invitiamo a consultare la Prohibited Association List pubblicata dalla WADA, che riporta i nomi e i dettagli delle persone attualmente squalificate: Link WADA ⚠️ Attenzione: L’associazione con soggetti presenti in questa lista può comportare sanzioni disciplinari anche per l’atleta, indipendentemente dalla propria condotta. La lista viene aggiornata quattro volte l’anno (10 gennaio, 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre). Alcuni soggetti potrebbero apparire o rimanere nella lista in base alla tempistica degli aggiornamenti. Per qualsiasi dubbio o verifica, vi consigliamo di contattare la vostra federazione o direttamente NADO Italia. Difendere la trasparenza e l’etica nello sport è responsabilità di tutti. La Prohibited Association List include il nome, la nazionalità e la data di fine dello stato di squalifica del Personale di Supporto agli Atleti che ha commesso violazioni delle norme antidoping. Tutti gli atleti sono proibiti dall'associarsi con tali membri del personale di supporto, in conformità all’Articolo 2.10 del Codice. Tuttavia, gli atleti devono essere consapevoli che è vietato associarsi anche con altri atleti o persone che stanno scontando un periodo di inammissibilità e che, durante tale periodo, hanno agito come personale di supporto.
Per evitare conseguenze negative legate all’associazione proibita, la WADA raccomanda agli atleti di verificare lo stato di tutto il personale di supporto (e degli altri atleti con cui si associano in ambito professionale o sportivo) presso l’Organizzazione Antidoping competente (ADO), per assicurarsi che non stiano scontando un periodo di inammissibilità. La Prohibited Association List è fornita solo a scopo informativo generale ed è stata redatta sulla base di decisioni e informazioni ricevute dalla WADA dai suoi stakeholder. Di conseguenza, la WADA non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, accuratezza o affidabilità della lista, che viene fornita “così com’è”. Qualsiasi affidamento su tali informazioni è a rischio esclusivo dell’individuo. Inoltre, la pubblicazione della lista da parte della WADA non costituisce comunicazione formale o preventiva agli atleti o ad altre persone circa lo stato di squalifica del personale di supporto e le potenziali conseguenze dell’associazione proibita. La WADA aggiorna la lista nelle seguenti date: 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio. Di conseguenza, alcuni membri del personale di supporto il cui periodo di inammissibilità è terminato tra gli aggiornamenti potrebbero rimanere nella lista fino al prossimo aggiornamento. Al contrario, alcuni soggetti sanzionati tra gli aggiornamenti potrebbero non apparire nella lista fino al successivo aggiornamento. La WADA riconosce l’importanza della privacy personale e conferma che la pubblicazione della lista è finalizzata a fornire agli atleti e ad altri soggetti una fonte aggiuntiva di informazione sullo stato di squalifica del personale di supporto, affinché possano evitare associazioni vietate in ambito professionale o sportivo, secondo l’Articolo 2.10 del Codice Mondiale Antidoping. In nessun caso la WADA sarà responsabile per perdite o danni, inclusi, a titolo esemplificativo, danni indiretti o consequenziali, o qualsiasi perdita derivante dall’uso o dall’affidamento sulla lista. Inoltre, la WADA non sarà responsabile per costi legali o giudiziari, né per danni derivanti dalla riproduzione della lista da parte di terzi. La WADA non è responsabile per informazioni presenti su altri siti web eventualmente collegati da terze parti, e declina qualsiasi obbligo di aggiornare la lista. Non si assume responsabilità per errori o omissioni nel contesto del sito web. La WADA si riserva il diritto di modificare il contenuto della lista o rimuoverla completamente dal proprio sito web in qualsiasi momento e senza preavviso. 🔍 Se sei a conoscenza di individui che dovrebbero essere inclusi nella lista, o hai dubbi sulla privacy o sull’accuratezza dei contenuti, ti invitiamo a contattare la WADA all’indirizzo: [email protected] |